ANNO XXII N. 34 - SPECIALE ANBINFORMA lunedì, 7 settembre 2020

SPECIALE ANBINFORMA

FONDAMENTALE SENTENZA  TAR SARDEGNA: 
I CONSORZI DI BONIFICA  SONO ENTI PUBBLICI VIGILATI

 ANBI
“BASTA CONTRAPPOSIZIONI CON REGIONE SARDEGNA.
I CONSORZI DI BONIFICA DEVONO ESSERE PROTAGONISTI DEL GREEN NEW DEAL”


Il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)  Sardegna ha emanato una fondamentale sentenza  a favore dei Consorzi di bonifica isolani (Gallura, Ogliastra, Nurra, Nord Sardegna, Sardegna Centrale e Sardegna Meridionale), impegnati, ancora una volta, a tutelarsi da un tentativo della Regione di sottrarre loro ulteriori competenze. 

A Dicembre 2018, infatti, la Regione Sardegna aveva imposto ai Consorzi di bonifica, modificandone lo statuto, di approvare i propri bilanci per il triennio 2019-2021, con modalità proprie degli enti strumentali  (delibera n.60/30 dell’11.12.2018).

Il T.A.R., accogliendo i ricorsi, ha ora affermato  l’infondatezza di quella delibera e chiarito che tali Consorzi non sono “enti strumentali”,  bensì “enti pubblici” vigilati dalla Regione, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.

Gli enti pubblici vigilati (la sentenza l‘ha chiarito ancora una volta), a differenza degli strumentali, godono di propria normativa speciale sia legislativa che statutaria. La stessa legge quadro in materia (L.R. 6/2008) li definisce quali “enti di diritto pubblico vigilato dalla Regione Autonoma della Sardegna” e come tali dotati della necessaria autonomia nello svolgimento delle attività istituzionali. Tale autonomia, altro punto della sentenza, si estende anche alla materia contabile come stabilito dalla Legge Regionale n. 31/2017.

“Questa sentenza apre la strada ad una rinnovata valorizzazione del ruolo degli enti consorziali dell’Isola - afferma Francesco Vincenzi, Presidente ANBI - I Consorzi, in Sardegna come nel resto d’Italia, non sono meri distributori d’acqua irrigua, ma assolvono a  compiti di interesse generale ed ambientale quali, ad esempio,  la cura e la manutenzione del territorio, fondamentali per  la riduzione del rischio idrogeologico.”

“I nostri enti consorziali – aggiunge Pietro Zirattu, Presidente di ANBI Sardegna - rappresentano, di fatto, oltre il 70% dell'economia agricola regionale, cioè quella più specializzata. Il nostro auspicio è che venga abbandonata la logica della contrapposizione e che si venga coinvolti nelle politiche del Green New Deal; siamo pronti a mettere in campo professionalità ed esperienze per garantire il futuro verde dell’Isola.”

Ad essere contestato dal T.A.R. è anche l’iter di approvazione della delibera, che non ha rispettato i passaggi necessari per quella, che è una modifica dello statuto: non sono, infatti, stati richiesti i pareri della commissione consiliare competente e della  Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario.

“Anche sotto il profilo della tempistica, la Regione Sardegna ha agito in modo illegittimo e non conforme – spiega Franco Pilia, legale dei Consorzi di bonifica - La delibera dell’11 dicembre 2018, infatti, è stata comunicata agli interessati solo nel Gennaio 2019, quando i bilanci consorziali di previsione  erano stati già redatti.”

La sentenza del T.A.R.  segue, di qualche settimana, l’ultimo atto della vicenda legata alla centrale idroelettrica sul fiume Liscia, la cui realizzazione (già finanziata al 100% con soldi statali), è continuamente ostacolata dalla Regione Sardegna con continue impugnazioni: dopo i rigetti del  Tribunale Supremo Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione a sezioni unite, ora si è rivolta addirittura alla Corte di Giustizia Europea e nuovamente alla Cassazione.

“Queste azioni – conclude Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - non fanno che sottrarre energie e risorse, che dovrebbero essere impiegate a favore dei territori. Invece, i Consorzi di bonifica sardi devono proteggersi dalle azioni di una Regione matrigna.”



CIRCOLARE ANBI N. 29:

OGGETTO
Riconfermata la corretta natura giuridica dei Consorzi di bonifica: enti vigilati e non strumentali della Regione (TAR Sardegna sentenza n. 00435/2020 del 10 agosto 2020).

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha pronunciato la sentenza indicata in oggetto (che si invia in allegato), che può certamente dirsi, ancora una volta, “storica” per la definizione della natura giuridica dei Consorzi di bonifica.
La decisione in commento, infatti, a fronte dell’ennesimo tentativo di un’amministrazione regionale di ridurre, se non cancellare, l’autonomia funzionale riconosciuta ai Consorzi di bonifica dal peculiare regime  normativo di fonte nazionale e regionale -iniziative che si sono riproposte in luoghi e tempi diversi in maniera a volte episodica, altre volte improvvisata e irrituale- ribadisce che i Consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione, e non possono certamente essere considerati  enti strumentali  regionali, soggetti all’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
A dicembre 2018 con delibera n.60/30 dell’11.12.2018, la Regione Sardegna aveva tentato di imporre in via amministrativa ai Consorzi di Bonifica di approvare i propri bilanci per il triennio 2019-2021 con le modalità proprie degli Enti strumentali, richiedendo, inoltre, modifiche statutarie in tal senso.
Il TAR, riconoscendo la correttezza dei ricorsi presentati dai Consorzi, ha stabilito l’illegittimità di questa delibera e chiarito nuovamente che i Consorzi non rientrano in alcun modo tra gli “enti strumentali” regionali, essendo enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione.
Il Collegio ha ritenuto che “la pretesa di applicare ai Consorzi di bonifica (in via propria e/o derivata) la normativa contenuta nel decreto legislativo 118/2011 sia illegittima sia sotto il profilo sostanziale che procedurale”.
I Consorzi di bonifica, a differenza degli enti strumentali, godono infatti di una propria autonomia riconosciuta sia a livello legislativo, nazionale e regionale, che a livello statutario, che li caratterizza come Enti pubblici cui sono attribuite funzioni proprie e non di derivazione regionale.
Nella pronuncia in esame il Tribunale dichiara che l’imposizione del regime contabile degli enti strumentali “deve trovare un adeguato supporto normativo -ritenuto insussistente per i Consorzi di bonifica- a prescindere dall’esistenza di forme di finanziamento delle opere”.
La stessa legge quadro regionale in materia (L.R. n. 6/2008) definisce i Consorzi quali “enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione Autonoma della Sardegna”, come tali dotati della necessaria autonomia nello svolgimento delle attività istituzionali. Autonomia che, come rilevato nella sentenza, si estende anche alla materia contabile alla stregua delle disposizioni della Legge Regionale n. 31/2017.
Inoltre, è stata ravvisata dal TAR l’illegittimità della delibera regionale impugnata anche in ragione dell’iter di approvazione che non ha rispettato i passaggi necessari per le modifiche dello statuto. 
Anche sotto il profilo temporale, ad avviso del TAR, la Regione ha agito in modo illegittimo, poiché la delibera dell’11 dicembre 2018 è stata comunicata ai Consorzi di Bonifica solo nel gennaio 2019, quando i bilanci di previsione dei Consorzi per il 2019 erano stati già redatti, tanto è vero che la questione è insorta in sede di controllo regionale sull’approvazione del bilancio da parte dell’Ente consortile.
Il TAR, per i motivi sommariamente esposti, ha annullato la  delibera regionale impugnata, condannando inoltre la stessa Regione al pagamento delle spese processuali.
Insomma, ci si è trovati di fronte a un comportamento ondivago e contraddittorio della Regione, la quale prima riconosce l’autonomia contabile dei Consorzi ed in seguito, contraddicendosi, in via amministrativa stabilisce che i Consorzi devono approvare il bilancio con le modalità degli enti strumentali.
Nel tempo, a partire dal 1985, in Sardegna le competenze e gli ambiti di intervento dei Consorzi di Bonifica sono andati via via riducendosi a causa di successivi interventi legislativi regionali e, con la citata delibera n.60/30 (ora annullata dal TAR), la Regione stava attuando un ulteriore indebolimento di tali Enti che, al contrario, hanno necessità, appartenendo al territorio ed essendo amministrati dagli stessi consorziati, di quell’autonomia che si basa proprio sui fondamenti giuridici sulla base dei quali è stata impostata la loro esistenza. 
Queste azioni non fanno altro che sottrarre energia e risorse alla già difficile gestione degli enti consortili: energie che potrebbero certamente essere impiegate in maniera più fruttuosa. 
In questa situazione i Consorzi si trovano a dover stare perennemente in guardia per proteggersi dalle azioni di una Regione che, invece di aiutarli a svolgere al meglio la propria attività in favore del territorio e delle imprese agricole, cerca in tutti i modi di ostacolarli. 
La sentenza del TAR Sardegna in discorso costituirà certamente un utile precedente giurisprudenziale anche in riferimento ad altre realtà regionali nelle quali esiste la non corretta tentazione di cercare, direttamente o anche in modo indiretto, di assimilare i Consorzi di bonifica ad enti strumentali della Regione, privandoli in questo modo dell’autonomia funzionale, finanziaria e contabile che la legge vigente garantisce loro.

 
Per maggiori approfondimenti www.anbi.it
SETTIMANALE DELL´ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE
Direttore Responsabile: Massimo Gargano - Registrazione Tribunale di Roma n. 559/98 del 25 novembre 1998
Redazione: Via S.Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06/844321 - Fax 06/85863616
Sito internet: anbi.it - eMail: anbimail@tin.it

Disiscriviti â?¢ Aggiorna preferenze